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Contratto stipulato
con Gasparo Landi da Cesena per la fusione della campana grossa della torre. (anno 1717)
Con la presenta privata scrittura da valere
come publico, e giurato istromento corroborato con tutte le clausole necessarie. 1°. - Che della medesima Communità per sua mercede della nuova fusione di detta campana, scalo della stessa dalla torre, e riposizione di quella su la medesima torre, e per le spese di legna, pali, carbone, forma, fossa, e fornello e tutti gli altri stigli et accessorij a tale effetto necessaij, se gli paghino scudi novantacinque di paoli 10 per scudo, cioè scudi trentacinque di paoli /per la prima paga nel termine di giorni otto, et altri scudi trenta sul principio di gennaro; prossimo avvenire 1718, et altri scudi trenta per intiero pagamento accordato come sopra, quando la campana sarà pronta su la torre perfettamente, come si obliga il medesimo Gasparo Landi nel tempo, e termine di mesi due, cioè di gennaro prossimo avvenire 1718. 2°. - Che se li permetta durante il tempo del suddetto hanno labitazione nella stanza del vicepodestà, et il commodo del macello di detta Communità per far simil lavoro con renderlo pulito, e far chiudere le fenestre, et aperture che vi sono. 3°. - Che in atto di cavare la campana dalla fossa, e rimetterla su la torre, li venghi somministrato dalla medesima Communità laiuto degli huomini necessarij a spese della medesima Communità. 4°. - Che li suddetti signori assonti dalla Communità a spese della medesima debbiono far riattare il ceppo della campana, e munirlo de ferri bisognevoli, e ripulire il martello di essa campana. 5°. - Che detto signor Landi portarà seco li canepi, e pigliarà in fine dellopera per se stesso tutto lavanzo del metallo, che restarà nel canale in ragione di baiochi sedici la libra, e che allincontro la nuova campana non sia di minor peso di libre tante quante saranno, quando si pesarà, e quando vi fosse qualche piccolo divario nel suddetto peso come sopra convenuto, si debba bonificare reciprocamente in ragione di baiochi quindici per libra. 6°. - Si obliga il medesimo signor Landi di ritrovarsi in questo castello Bolognese allimpiego di detto lavoro di campana per lì 5 di dicembre prossimo avvenire, e di far tante volte la fusione di detta campana, quanto sia di bisogno, sino che la medesima riesca di perfezione, e di mantenerla per anni uno, e giorni tre, quando pervenisse per diffetto del suo lavoro, a tutti suoi danni, et interesse, perché così fu convenuto per patto espresso, e non altrimenti. Quali cose tutte li suddetti signori assonti
a nome dellill.ma Communità, e detto signor Landi come sopra presenti, promettono
attendere, et osservare, et alle medesime mai dire, opporre, o venire sotto qualsivoglia
pretesto, causa, o quesito colore / Altrimenti ad ogni danno. Io Alessandro Gottarelli -assonto Io Gasparo Landi affermo e mi obligo quanto di sopra Io Andrea Lambertuzzi fui presente A. C. Castelbolognese, Campioni, reg. n. 11, quinternetto fra c. 148v e 149r. Tratto da: "La partecipazione del Consiglio Comunale alla vita religiosa di Castelbolognese (1469-1796) / Tesi di Laurea di Maria Merenda. Bologna: Anno Accademico 1973-74. (In testa al frontespizio: Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Materie Letterarie" |